1. Fatti salvi i diritti quesiti, lo Stato, gli enti statali e gli enti sovvenzionati dallo Stato erogano vitalizi, pensioni o altre indennità assimilabili, anche cumulativamente calcolati, in misura non superiore, compresa ogni somma corrisposta a qualsiasi titolo, a quella netta corrisposta ai magistrati in pensione con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.